I fatti riportati
Il 3 ottobre 2026 il gip di Caltanissetta Santi Bologna, accogliendo le richieste della Procura, ha disposto due archiviazioni collegate all’inchiesta mafia-appalti. La prima riguarda il procedimento contro ignoti che cercava un nesso penalmente dimostrabile tra la gestione del dossier e le stragi di Capaci e via D’Amelio; la seconda riguarda gli ex magistrati Giuseppe Pignatone e Gioacchino Natoli e l’ex ufficiale della Guardia di finanza Stefano Screpanti. Le notizie sono state pubblicate il 3 ottobre; questo articolo viene pubblicato il 4 ottobre, mentre i fatti storici esaminati risalgono soprattutto al 1991-1992.
Nel procedimento contro ignoti, il giudice afferma che il lavoro investigativo non ha prodotto un elemento probatorio autonomamente persuasivo con cui identificare magistrati o esponenti politico-imprenditoriali come concorrenti morali o materiali nelle due stragi. Il Fatto Quotidiano riporta la formula sulla mancanza di una ragionevole previsione di condanna. Non è un’assoluzione di persone determinate: non c’erano imputati da assolvere e il fascicolo è stato chiuso proprio perché non è stato possibile individuare soggetti sostenuti da prove sufficienti.
Nel procedimento parallelo, il favoreggiamento aggravato contestato a Pignatone, Natoli e Screpanti è stato dichiarato prescritto. Per l’ulteriore contestazione di calunnia a Natoli, il giudice ha invece ritenuto mancante il dolo. Prescrizione e mancanza di dolo sono basi diverse: la prima impedisce di presentare i tre come condannati o assolti nel merito del favoreggiamento; la seconda è la valutazione riferita alla specifica ipotesi di calunnia.
Il provvedimento, descritto da ANSA come lungo oltre 600 pagine, contiene giudizi molto severi sul contesto della Procura di Palermo tra il 1990 e il 1992. Il gip ricostruisce un clima ostile ed emarginante attorno a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sottolinea la distanza professionale rispetto a diversi colleghi e definisce anomala la gestione di procedimenti sugli interessi mafiosi negli appalti. Sono valutazioni contenute in un decreto di archiviazione: hanno peso istituzionale, ma non equivalgono a sentenze penali di condanna.
ANSA riferisce anche che Bologna contesta a Pignatone una dichiarazione resa al Consiglio superiore della magistratura, scrivendo che aveva mentito nel sostenere che Falcone non si fosse occupato del rapporto mafia-appalti. Lo stesso decreto considera provato l’interesse di Borsellino ad approfondire il tema. Anche qui l’attribuzione va mantenuta al giudice: questo articolo non trasforma quella frase in una condanna per falsa testimonianza o in un reato accertato.
Il decreto critica inoltre Roberto Scarpinato, ex magistrato e oggi senatore del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione Antimafia, definendo depistante la sua attività verso Natoli prima dell’audizione parlamentare di quest’ultimo. Scarpinato non è indicato come imputato o condannato nei due procedimenti archiviati. Fratelli d’Italia ha parlato di responsabilità gravissime e il vicepresidente della Commissione Mauro D’Attis, di Forza Italia, ha giudicato inquietante la condotta: sono reazioni politiche, non esiti giudiziari.
Le repliche disponibili precedono il decreto. Nell’ottobre 2024 Scarpinato negò di avere concordato risposte con Natoli e sostenne di averlo soltanto invitato a riferire con rigore alla Commissione elementi e documenti già discussi pubblicamente. Nel luglio 2024 Pignatone dichiarò la propria innocenza e la volontà di collaborare con la Procura. I difensori di Natoli sostennero inoltre di avere trovato almeno 62 moduli simili per la smagnetizzazione delle intercettazioni, presentando il documento contestato come una prassi d’ufficio. Queste sono posizioni difensive, non fatti accertati; nelle fonti consultate entro le 09:16 del 4 ottobre non risultano nuove repliche personali al testo appena depositato.
Cosa serve sapere
La sequenza temporale è decisiva. Il rapporto dei carabinieri del Ros su mafia e appalti risale al 1991; le stragi di Capaci e via D’Amelio avvennero il 23 maggio e il 19 luglio 1992; Pignatone, Natoli e Screpanti furono iscritti nel registro degli indagati nel 2024; il 14 aprile 2026 il procuratore Salvatore De Luca illustrò in Commissione Antimafia la tesi della Procura; i due provvedimenti di archiviazione sono diventati notizia il 3 ottobre 2026.
Davanti alla Commissione Antimafia, De Luca disse che vi erano elementi concreti, plurimi e univoci per considerare la gestione del procedimento mafia-appalti una concausa sicura della strage di via D’Amelio e, in misura leggermente minore, di quella di Capaci. Distinse però la ricostruzione della causale dall’identificazione di concorrenti esterni. È qui che si comprende l’archiviazione: una tesi storica può apparire coerente e tuttavia non raggiungere lo standard necessario per accusare persone determinate.
Il fascicolo contro ignoti e quello per favoreggiamento non vanno fusi in una sentenza immaginaria. Nel primo manca l’identificazione probatoriamente sostenibile dei possibili concorrenti nelle stragi; nel secondo il tempo trascorso ha estinto il reato contestato prima di un giudizio definitivo sul merito. Usare la parola archiviazione senza spiegare queste differenze assolve o condanna a seconda della convenienza politica, ma non informa.
Il decreto non cancella le responsabilità già stabilite in altri processi sulle stragi, né stabilisce che ogni possibile pista esterna sia falsa. RaiNews precisa che le indagini sulle stragi non si fermano. Le conclusioni rese note riguardano questi due fascicoli e il materiale valutato in essi; eventuali nuove prove dovranno essere esaminate nelle sedi competenti, non anticipate nei titoli.
Le tre fonti contemporanee principali svolgono verifiche differenti: ANSA riporta ampi passaggi e reazioni politiche; RaiNews TGR Sicilia conferma le due archiviazioni e il quadro locale; Il Fatto Quotidiano distingue prescrizione, mancanza di dolo e impossibilità di formulare una ragionevole previsione di condanna. Le dichiarazioni del procuratore e le repliche del 2024 sono state controllate separatamente, senza trattare due riprese dello stesso lancio come verifiche indipendenti.
Le immagini pubblicate con gli articoli consultati mostrano fotografie d’archivio di Falcone e Borsellino, un’aula o ritratti, e risultano protette o prive di una licenza di riuso verificabile; nessuna documenta specificamente il deposito dei due provvedimenti. Non sono state copiate. La copertina è una ricostruzione simbolica generata con IA, senza persone, stemmi, atti leggibili o luoghi reali, e la didascalia chiarisce che non è una fotografia del caso.
Il punto di Willyebbasta
Dopo trentaquattro anni, un decreto di oltre 600 pagine che descrive isolamento, carriere divaricate e indagini gestite in modo anomalo è già un atto d’accusa contro il funzionamento delle istituzioni, anche quando non può diventare un atto d’accusa penale contro persone determinate. Il diritto pretende prove individuali, e fa bene. La politica, però, non può usare l’assenza di una condanna come certificato automatico di buona amministrazione.
Il passaggio su Scarpinato impone una spiegazione pubblica completa. Chi siede in Commissione Antimafia non può limitarsi a dire che parlava con un vecchio collega: deve rendere comprensibili tempi, contenuti, finalità e cautele di quelle conversazioni, nei limiti consentiti dalla legge. Il Movimento 5 Stelle farebbe un errore se liquidasse tutto come un attacco della destra: la trasparenza chiesta agli altri vale soprattutto quando il dubbio riguarda uno dei propri.
Anche il centrodestra deve rispettare il confine che pretende dai tribunali. Il giudice usa parole durissime, ma Scarpinato non è stato condannato da questo decreto e la prescrizione del favoreggiamento non è una condanna di Pignatone, Natoli o Screpanti. Trasformare una motivazione di archiviazione in un verdetto pronto per i comizi sarebbe la stessa scorciatoia che si denuncia quando la praticano gli avversari.
Il problema politico non è scegliere una tifoseria giudiziaria. È capire perché Falcone e Borsellino furono lasciati in un ambiente che lo stesso gip descrive come ostile, perché un filone ritenuto serio non arrivò a responsabilità individuali e perché contestazioni tanto gravi maturano quando il tempo ha già consumato la possibilità di un processo. Le istituzioni devono rispondere con documenti, cronologie e regole sui conflitti d’interesse, non con santificazioni reciproche.
La Commissione Antimafia dovrebbe rendere pubblici, compatibilmente con segreto e tutela delle indagini, i passaggi documentali necessari a valutare l’audizione di Natoli e le interlocuzioni che la precedettero. Se un componente è direttamente coinvolto nel racconto oggetto di verifica, la prudenza suggerisce che non partecipi a quelle specifiche attività. Non è una pena né una dichiarazione di colpevolezza: è una misura minima per proteggere la credibilità del controllo parlamentare.
Cosa resta da chiarire
Restano da acquisire e confrontare integralmente i due decreti, non soltanto i passaggi pubblicati dalle testate; vanno verificate le eventuali impugnazioni o richieste di riapertura, le reazioni aggiornate di Pignatone, Natoli, Screpanti e Scarpinato e le decisioni della Commissione Antimafia sul ruolo del senatore. Devono essere chiariti il contesto completo delle conversazioni tra Scarpinato e Natoli, la base documentale delle osservazioni del gip, l’effetto concreto della prescrizione sulle pretese delle parti e quali distinti filoni sulle stragi del 1992 restino operativi. Fino ad allora, il dato certo è doppio: il decreto formula critiche istituzionali nette, ma non identifica nuovi responsabili penalmente perseguibili per le stragi.
Ultimo aggiornamento: 4 ottobre 2026 alle ore 09:16.

