I fatti riportati
Venerdì 3 ottobre 2026 il gip di Prato, su richiesta della Procura, ha disposto per un agente della Polizia penitenziaria quattro mesi di interdizione dallo svolgimento del servizio. La misura cautelare riguarda due ipotesi di falso che, secondo l’accusa, sarebbero state commesse per ottenere l’impunità rispetto alla provvisoria contestazione di tentato omicidio. Interdizione e indagini non sono una condanna: anche per l’agente vale la presunzione di innocenza.
Il fatto risale al pomeriggio del 16 agosto, nell’area di accesso delle ambulanze del pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano di Prato. Un ventiduenne indicato espressamente da ANSA, RaiNews e La Nazione come marocchino era stato arrestato nei pressi del carcere della Dogaia. Secondo la ricostruzione investigativa, avrebbe effettuato cinque lanci verso l’interno dell’istituto con involucri simili a palline da tennis contenenti circa 600 grammi di hashish e due telefoni destinati a un detenuto georgiano. Gli erano contestati detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale: accuse da provare, non fatti già accertati da una sentenza.
Dopo un lieve trauma cranico riportato nelle fasi dell’arresto, il giovane fu condotto al pronto soccorso. Le cronache e una nota dell’Asl Toscana Centro riportata da La Nazione riferirono che azionò un estintore e tentò la fuga, provocando una situazione di forte tensione tra personale e pazienti. L’agente esplose tre colpi con l’arma di servizio; uno raggiunse il ventiduenne a una gamba. L’Asl precisò che nessun paziente o sanitario era stato colpito dagli spari e che le persone già presenti erano al sicuro; le ambulanze furono temporaneamente dirottate e gli ambienti interessati vennero ripristinati.
La prima ipotesi di falso riguarda quanto l’agente avrebbe riferito a un medico. Secondo la Procura, avrebbe detto di essere stato aggredito dal giovane e di aver partecipato alla colluttazione legata all’estintore, inducendo il sanitario ad attribuire a quella fase lesioni al torace e al polso. Le immagini acquisite e la testimonianza del collega in servizio indicherebbero invece, sempre secondo gli inquirenti, che l’agente che sparò non prese parte a quella colluttazione. La contestazione riguarda la rappresentazione dell’origine delle lesioni; non consente di affermare che ogni lesione fosse inesistente.
La seconda ipotesi riguarda un’annotazione di servizio del 17 agosto. L’agente avrebbe scritto di aver esploso due colpi verso l’alto e in direzione opposta al fuggitivo e di aver agito temendo che il giovane avesse preso l’arma del collega, dopo aver visto un caricatore sul pavimento. Il gip ritiene che i video contraddicano questa versione e che la circostanza del caricatore sia stata conosciuta dall’agente solo in seguito. Per il giudice, i due presunti falsi sarebbero funzionali a giustificare a posteriori l’uso dell’arma; è su questo quadro che è stato ravvisato il rischio di reiterazione e applicata l’interdizione.
Il 17 agosto il difensore dell’agente, Vittorio Luigi Fucci, aveva sostenuto pubblicamente l’esistenza di una causa di giustificazione e chiesto che venisse applicata la disciplina introdotta dal decreto Sicurezza per gli atti compiuti in servizio. Nei giorni successivi un medico testimone e un sindacato della Polizia penitenziaria avevano difeso l’intervento, richiamando il pericolo vissuto in corsia e l’aggressione subita dall’altro agente. Le fonti consultate non riportano ancora una replica della difesa alle due nuove contestazioni di falso e alle motivazioni dell’interdizione.
Cosa serve sapere
Le date non vanno sovrapposte: l’arresto del ventiduenne, il tentativo di fuga e gli spari risalgono al 16 agosto; l’iscrizione dell’agente per tentato omicidio e la prima replica del difensore furono rese note il 17 agosto; le ricostruzioni di testimoni, sindacati e investigatori si sono sviluppate nei giorni successivi; l’interdizione e le accuse di falso sono state comunicate il 3 ottobre.
Il nuovo provvedimento non dimostra automaticamente il tentato omicidio. La misura è stata applicata per i due presunti falsi e si fonda, secondo i resoconti, anche sul pericolo di reiterazione; la contestazione relativa agli spari resta espressamente provvisoria. Dall’altra parte, il tentativo di fuga e i reati contestati al giovane non rendono per sé legittimo qualunque uso della forza: necessità, direzione dei colpi e proporzionalità devono essere accertate separatamente.
La ricostruzione iniziale pubblicata il 16 agosto parlava di due colpi in aria e di un terzo che aveva ferito il fuggitivo. Il gip oggi considera falsa, sulla base dei video, proprio la versione secondo cui due spari sarebbero stati esplosi verso l’alto e in direzione opposta. Questo passaggio mostra perché una prima cronaca, anche quando riprende fonti operative, non può essere trattata come conclusiva e deve essere aggiornata quando emergono elementi contrari.
Le fonti sono diverse per tempo e funzione. ANSA documenta il nuovo provvedimento e conserva la replica resa dal difensore all’apertura dell’indagine; RaiNews dettaglia le due contestazioni e richiama espressamente la presunzione di innocenza; La Nazione ha seguito il caso dal giorno degli spari, pubblicando la nota dell’Asl, le posizioni favorevoli all’agente e, il 3 ottobre, i passaggi attribuiti alla Procura e al gip. Restano però non pubblicati l’ordinanza integrale, i verbali e il filmato completo nella sua qualità originaria.
La cittadinanza marocchina del ventiduenne è riportata esplicitamente da più fonti e non viene dedotta dal nome. È pertinente per identificare correttamente una delle due posizioni giudiziarie, ma non spiega la condotta contestata e non trasferisce alcuna responsabilità ad altri cittadini marocchini o stranieri. Allo stesso modo, l’appartenenza dell’altro indagato alla Polizia penitenziaria non autorizza accuse collettive al Corpo.
Il fermo immagine pubblicato da La Nazione proviene dal video dello specifico episodio e mostra persone riconoscibili, ma è indicato come materiale a riproduzione riservata e non reca una licenza di riuso. Non è stato copiato: il collegamento sopra conduce alla documentazione reale. La copertina è una ricostruzione originale, dichiarata e ambientata in un ingresso ospedaliero immaginario, senza persone, armi, estintori, sangue, uniformi, targhe o prove.
Il punto di Willyebbasta
Lanciare droga e telefoni in carcere, opporre resistenza e trasformare un pronto soccorso in un luogo di fuga sono accuse gravi. Se saranno provate, richiedono una risposta netta. Ma una persona ammanettata e affidata allo Stato non perde il diritto a un uso necessario e proporzionato della forza. Le due responsabilità non si annullano e non possono essere scambiate: il comportamento del fermato va giudicato per ciò che avrebbe fatto; quello dell’agente per come ha usato l’arma e per ciò che avrebbe poi attestato.
Un verbale di servizio non è una formalità difensiva. Serve ai magistrati, ai colleghi e ai cittadini per ricostruire un uso della forza che ha ferito una persona. Se un pubblico ufficiale altera quel racconto per costruirsi una giustificazione, come sostiene l’accusa, il danno non riguarda soltanto il singolo procedimento: indebolisce l’affidabilità dell’istituzione. Proprio per questo l’accusa deve essere provata con video integri, testimonianze, perizie e contraddittorio, non con un titolo.
Le reazioni immediate hanno corso più veloci degli accertamenti. Il vicepremier Matteo Salvini espresse piena solidarietà all’agente e disse che aveva fatto il proprio dovere; medico e sindacato offrirono una lettura analoga. Difendere chi lavora in condizioni rischiose è legittimo, ma trasformare una solidarietà in un’assoluzione preventiva è un errore. Il nuovo provvedimento non ribalta automaticamente il verdetto: ricorda semplicemente che il verdetto non spettava alla politica il 16 agosto e non spetta ai giornali oggi.
Anche la Procura deve rendere verificabile la propria tesi nei limiti consentiti dall’indagine. Se le immagini smentiscono due punti decisivi della relazione, l’ordinanza e una sequenza completa e correttamente oscurata chiarirebbero più di frammenti, indiscrezioni o filmati tagliati. Trasparenza non significa celebrare il processo online; significa permettere di capire perché un agente sia stato privato temporaneamente del servizio.
Il criterio serio è uguale per tutti: nessuna indulgenza per i lanci di droga e la fuga, nessuna licenza di sparare o riscrivere i fatti perché il destinatario dell’azione è accusato di reati. La sicurezza funziona quando arresta chi porta illegalità attorno al carcere e, nello stesso tempo, controlla chi esercita la forza pubblica. Togliere uno dei due pezzi non produce ordine: produce impunità selettiva.
Cosa resta da chiarire
Restano da conoscere il testo integrale dell’ordinanza, l’esito dell’eventuale impugnazione, la replica aggiornata dell’agente e dei suoi difensori e lo sviluppo della provvisoria accusa di tentato omicidio. Devono essere chiariti traiettorie e distanza dei tre colpi, contenuto completo e catena di conservazione dei video, posizione esatta delle persone, disponibilità o meno di un’arma per il fuggitivo, dinamica delle colluttazioni e origine delle lesioni certificate agli agenti. Per il ventiduenne vanno verificati convalida e seguito delle accuse di droga e resistenza, responsabilità individuali negli altri lanci e situazione processuale attuale. Fino a sentenze definitive entrambi gli indagati sono presunti innocenti.
Ultimo aggiornamento: 4 ottobre 2026 alle ore 00:06.

