I fatti riportati
Il fatto nuovo è il decreto di grazia parziale firmato mercoledì 7 ottobre 2026 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in favore di Guido Gianni. Il comunicato del Quirinale è stato pubblicato nello stesso giorno; il delitto giudicato risale invece al 18 febbraio 2008. Confondere le due date trasformerebbe un atto sull’esecuzione della pena in una nuova decisione sui fatti, che non c’è stata.
Gianni, nato nel 1960, è stato condannato in via definitiva a 12 anni e 4 mesi di reclusione per duplice omicidio e tentato omicidio. La grazia estingue 3 anni e 2 mesi. Il Quirinale riferisce che il Capo dello Stato ha considerato il parere favorevole del magistrato di sorveglianza e i 5 anni e 3 mesi di pena già espiati.
Dopo il decreto resta una pena detentiva inferiore a quattro anni. Questa soglia consente al Tribunale di sorveglianza di valutare l’affidamento in prova al servizio sociale previsto dall’articolo 47 dell’ordinamento penitenziario. Non equivale a una scarcerazione disposta dal Quirinale: misura, condizioni e tempi spettano all’autorità giudiziaria competente.
Il procedimento nasce dalla rapina del 18 febbraio 2008 nella gioielleria di Nicolosi, nel Catanese. Tre uomini entrarono nel negozio; la moglie del titolare venne minacciata e aggredita con un’arma poi risultata a salve e priva del tappo rosso. Gianni, che deteneva legalmente una pistola, esplose colpi: due rapinatori morirono e un terzo rimase ferito.
Il punto decisivo del processo non fu l’esistenza della rapina, ma il momento e la direzione dei colpi. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici, i colpi mortali raggiunsero i due uomini quando stavano fuggendo e il pericolo immediato era cessato; per questo non fu riconosciuta la legittima difesa. I difensori sostennero invece che si dovesse considerare il turbamento provocato dalla violenza subita dalla moglie. In primo grado la Corte d’assise di Catania inflisse 13 anni; la pena definitiva fu ridotta a 12 anni e 4 mesi.
La grazia non annulla quel giudicato, non dichiara Gianni innocente e non stabilisce che la reazione fosse legittima. La stessa Presidenza della Repubblica, illustrando in generale il proprio potere di clemenza, precisa che esso non può diventare un rimedio improprio per sindacare la correttezza della decisione del giudice: può intervenire sul trattamento sanzionatorio quando emergono eccezionali esigenze umanitarie.
Il 7 ottobre Mattarella ha firmato tre decreti distinti, dopo l’istruttoria del Ministero della Giustizia e l’avviso favorevole del ministro. Negli altri due casi, indicati dal Quirinale soltanto con le iniziali, la clemenza è stata motivata rispettivamente da condizioni di salute gravissime e irreversibili e da un percorso di reinserimento unito alle condizioni di salute di una figlia minorenne. Accostarli non significa considerarli equivalenti: la grazia è per definizione individuale.
La moglie di Gianni, Maria Angela Di Stefano, ha ringraziato Mattarella e ha definito il marito il proprio eroe, ricordando l’aggressione subita. Matteo Salvini ha parlato di una bellissima notizia e ha rilanciato la formula «la difesa è sempre legittima». È una valutazione politica, non la motivazione del decreto: il giudicato sul caso Gianni ha stabilito precisamente il contrario per i colpi sparati durante la fuga.
Il decreto è verificato dalla fonte primaria del Quirinale. Corriere della Sera, Rai TGR Sicilia, ANSA e le cronache giudiziarie del 2019 sono utilizzati per ricostruire processo, reazioni e storia del caso; i loro articoli sul decreto non sono conteggiati come conferme autonome di un medesimo comunicato presidenziale.
Cosa serve sapere
L’articolo 87, undicesimo comma, della Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di concedere la grazia e commutare le pene. Dopo la sentenza 200 del 2006 della Corte costituzionale, il Quirinale descrive la grazia come un atto presidenziale di clemenza individuale, istruito con il Ministero e fondato su valutazioni umanitarie, rieducative e di non attuale pericolosità.
La distinzione fra giudizio e pena è essenziale. Il processo decide se una condotta costituisce reato e chi ne risponde; la grazia incide in tutto o in parte sulla pena rimasta da eseguire. Usarla come prova che la sentenza fosse sbagliata significherebbe attribuire al Presidente un potere di revisione che la Costituzione e la giurisprudenza costituzionale non gli riconoscono.
Anche l’affidamento in prova va raccontato correttamente. Il residuo sotto i quattro anni apre la porta a una valutazione, non attribuisce un diritto automatico al beneficio. Il Tribunale di sorveglianza dovrà esaminare la situazione concreta e, se accoglierà l’istanza, stabilire prescrizioni e controlli.
Il caso contiene due verità che la propaganda tende a separare. Gianni e sua moglie subirono una rapina violenta e la paura prodotta da un’arma indistinguibile da una vera non può essere minimizzata; allo stesso tempo, due persone furono uccise e una ferita, e i giudici collocarono i colpi decisivi nella fase della fuga. La prima verità non cancella la seconda, né viceversa.
ANSA conserva una fotografia reale della gioielleria e del caso, ma la indica come riproduzione riservata; non è stata copiata. La pagina resta collegata come documentazione. La copertina pubblicata qui è una ricostruzione IA dichiarata di un negozio immaginario, vuoto e senza segni di violenza: non raffigura il luogo, le persone, la rapina o il decreto.
Il punto di Willyebbasta
La clemenza individuale ha senso proprio quando non finge che il reato non sia avvenuto. Dopo una pena lunga già espiata e un parere favorevole della magistratura di sorveglianza, ridurre il residuo può essere una decisione umana e responsabile. Trasformarla in un’assoluzione postuma, però, impoverisce sia la grazia sia il processo.
La formula «la difesa è sempre legittima» funziona in un comizio e fallisce davanti a un fascicolo. La difesa è legittima quando ricorrono i requisiti fissati dalla legge; altrimenti ogni reazione, anche quando il pericolo è cessato, diventerebbe automaticamente autorizzata. Uno Stato serio deve proteggere commercianti e famiglie prima, durante e dopo una rapina, senza consegnare a ciascuno il potere di decidere una pena sul posto.
La politica può criticare le norme sulla legittima difesa e proporne di nuove assumendosi la responsabilità di scriverle. Non dovrebbe usare un decreto personale del Capo dello Stato per suggerire che una sentenza definitiva sia stata smentita. Mattarella ha ridotto una pena sulla base di una pratica individuale; non ha riscritto il codice penale e non ha creato un precedente automatico per casi diversi.
Resta anche un problema di fiducia nella giustizia: undici anni fra il fatto e la sentenza di primo grado sono troppi per l’imputato, per i familiari dei morti e per chi ha subito la rapina. La risposta non è cancellare con uno slogan l’esito del processo, ma ridurre i tempi, motivare con chiarezza e rendere comprensibile la differenza fra responsabilità, pena, benefici e clemenza.
Cosa resta da chiarire
Restano da conoscere il testo integrale del decreto e la data della sua esecuzione, l’esatto residuo di pena calcolato dall’autorità competente e se la difesa presenterà o ha già presentato un’istanza di affidamento in prova. Sarà il Tribunale di sorveglianza, non il dibattito politico, a decidere l’eventuale misura alternativa e le relative prescrizioni. Non sono pubblici il parere completo del magistrato di sorveglianza, le valutazioni riservate contenute nell’istruttoria e le eventuali osservazioni delle persone offese o dei loro familiari. La condanna di Guido Gianni resta definitiva.
Ultimo aggiornamento: 8 ottobre 2026 alle ore 03:02.

